Statuto

LUPI DEL SUD

– COORDINAMENTO MERIDIONALE

PARTITO MERIDIONALE D’AZIONE

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE, SEDE E SIMBOLO

È costituito il Partito ovvero Confederazione di Partiti “Lupi del Sud – Coordinamento MeridionalePartito Meridionale d’Azione -”, o semplicemente “Lupi del Sud”, in seguito chiamato anche solo con la parola “Movimento o Partito”.

Si tratta di un movimento politico ovvero di un partito politico che intende realizzare, con metodo democratico, la partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica europea, nazionale, regionale e locale.

Il Movimento o il Partito ha sede legale alla via Ettore Giannini n. 49, Napoli. 

Il Consiglio Direttivo nazionale del Movimento può deliberare il trasferimento della propria sede legale e l’apertura di sedi territoriali su tutto il territorio nazionale. 

Il Movimento è titolare del proprio simbolo e ne amministra l’utilizzo a norma del presente Statuto. 

Il simbolo del Movimento è costituito dalla scritta: “Lupi del Sud”, accompagnata dallo Stemma del Regno delle Due Sicilie, il tutto sovrastato da un’immagine stilizzata di un lupo che ricorda, estendendosi in lungo ed in largo, la linea del golfo della Città Metropolitana di Napoli, di coloro grigio, con occhio rosso e sfondo nero. La scritta è di colore prevalentemente rosso, con doppio fondo di diversa cromatura, i contorni più rossi, le parti interne meno rosse e tendenti quasi al colore bianco. Per semplificazione si potrà anche definirlo, oltre a “Lupi del Sud”, anche “Coordinamento Meridionale”, ovvero “Partito Meridionale d’Azione”.

L’Assemblea Nazionale del Movimento può disporre eventuali modifiche del simbolo, finanche temporanee, potendo delegare a tal fine, peraltro, la Direzione Nazionale del Movimento.

Eventuali modifiche del simbolo ai soli fini elettorali nelle elezioni amministrative, regionali, politiche ed europee, sono demandate al Presidente Nazionale, Vicepresidente Nazionale e Segretario Nazionale del Movimento, sentiti gli organismi territoriali competenti.

ARTICOLO 2

PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Movimento è una libera associazione di persone con la finalità di concorrere alla determinazione della politica nazionale e degli enti locali, così come previsto dalla Costituzione Italiana.

I principi fondanti sono quelli della Costituzione Repubblicana e della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea. In particolare, il Movimento promuove sempre i valori della democrazia, nonché la rappresentanza politica, culturale, sociale ed economica, soprattutto dei cittadini del Meridione d’Italia, favorendo e promuovendo tutte le azioni democraticamente ed istituzionalmente possibili e necessarie per colmare il divario Nord-Sud e favorire pari diritti tra i cittadini di tutta l’Italia, fattispecie spesso dimenticata da oltre 160 anni.

Il Movimento si pone, altresì, l’obiettivo di valutare le opportunità di una indipendenza delle politiche fiscali, ovvero di una redistribuzione equa della fiscalità italiana, in linea con quanto previsto dalla Costituzione Repubblicana vigente nella penisola italiana e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, e quindi anche in riferimento alla popolazione.

Il Movimento ha anche come ipotesi di studio, in caso di mancanza di riequilibrio nazionale, veloce, delle politiche fiscali, economiche ed infrastrutturali, così come previsto dalla Costituzione Repubblicana Italiana, la possibilità, per uscire da una dimensione che appare di Stato coloniale di fatto, di perseguire l’autonomia anche federale, ovvero l’autodeterminazione nelle forme democratiche e di legge, previste dall’attuale ordinamento Costituzionale e dalle leggi, nonché dai Trattati comunitari ed internazionali vigenti, da promuovere finanche tramite referendum democratici e consultivi, il tutto sotto l’egida ed il controllo dell’ONU e della UE nella prospettiva del completo rispetto della Carta dei Diritti fondamentali dell’Uomo e del Trattato di Nizza cui l’Italia aderisce.

Tra le finalità di tale Ente di nuova formazione vi è anche quella di configurarsi semplicemente come veicolo aggregante di ulteriori ed altri partiti e movimenti politici di matrice meridionalista ovvero civica, al fine di favorire la nascita e la strutturazione, anche solo temporanea, di un unico Partito o Polo Politico del Meridione.

Il Movimento ha tra i suoi obiettivi la ricostruzione e la divulgazione della storia italiana ed in particolare del Sud dell’Italia, dei suoi valori, dalle origini greche al periodo borbonico e attuale, delle motivazioni e dello sviluppo della questione meridionale con relative attività di ricerca, pubblicazioni, seminari, mostre, interventi sulla toponomastica e aggiornamento dei libri di testo scolastici. Il Movimento si propone la valorizzazione delle tradizioni, dell’economia e delle eccellenze del territorio, in particolare per sviluppare l’occupazione giovanile. Il Movimento si propone la lotta contro ogni forma di criminalità e di illegalità, la difesa dell’ambiente, la ricostruzione e la valorizzazione dei rapporti tra meridionali residenti in Italia e all’estero, nonché la difesa dei cittadini meridionali da attacchi mediatici e politici per il recupero dell’orgoglio di essere meridionali in ogni situazione e contesto. Il Movimento si impegna nel riconoscimento, l’affermazione, la promozione e la tutela dei doveri, dei diritti e delle libertà delle persone, sia come singoli sia nelle formazioni sociali, sempre sulla base dei principi di collegialità e partecipazione.

Da quanto sin qui stabilito, si dispone che entrare a far parte di questo Ente e/o Movimento e/o Partito non esclude l’appartenenza ad altri Movimenti e/o Partiti politici di natura meridionalista ovvero che si ispirano a tali principi e valori in quanto, come già indicato, tra le finalità dell’Ente vi è anche quella di creare o facilitare la creazione e/o lo sviluppo di Liste Uniche dei Movimenti e/o Partiti Meridionalisti per le singole competizioni elettorali ovvero la nascita di un Unico Movimento in rappresentanza del Meridione.

ARTICOLO 3

ISCRIZIONE

Chiunque condivida i principi e gli obiettivi del Movimento, può iscriversi con le modalità che saranno stabilite dall’Organo direttivo, anche versando la propria quota di iscrizione annuale o un semplice contributo. L’iscrizione è oggetto di una valutazione di non manifesta inammissibilità, per palese conflitto con i principi fondamentali del Movimento, da parte del Consiglio Direttivo, che a tal fine può domandare chiarimenti all’interessato ed eventualmente chiedere un parere preventivo al Comitato di Garanzia. Il parere negativo, approvato in ogni caso a maggioranza assoluta dei componenti, deve essere motivato concretamente.

L’iscritto gode dei diritti ed è tenuto all’adempimento dei doveri previsti dal presente Statuto e dai regolamenti che disciplinano la vita del Movimento. Avverso la ritenuta violazione dei propri diritti o per contestare l’adempimento dei propri doveri ciascun iscritto può presentare ricorso al Comitato di Garanzia.

ARTICOLO 4

ISCRITTI

Gli iscritti hanno diritto di voto nelle consultazioni interne al Movimento purché ne facciano espressa domanda.

Gli iscritti hanno diritto all’elettorato passivo nelle occasioni congressuali.

Gli iscritti hanno il dovere di rappresentare e sostenere il Movimento conformando il loro comportamento a requisiti di onorabilità e rispettabilità.

Gli iscritti hanno inoltre il diritto di partecipare alla vita associativa ed alla definizione della linea politica; avere accesso alle informazioni utili a garantire una compiuta e responsabile partecipazione; adire e ricorrere agli organismi di garanzia per denunciare violazioni statutarie o regolamentari e per tutelare i propri diritti associativi.

Gli iscritti hanno inoltre il dovere di contribuire, anche economicamente alla vita del Movimento versando una quota associativa ovvero dei contributi richiesti a seconda di iniziative o eventi, e comunque impegnarsi nel proprio ambiente sociale, culturale, territoriale o lavorativo per la crescita del Movimento, diffondendo i suoi programmi e le sue idee.

ARTICOLO 5

COMITATI

Il Movimento potrà avere una struttura federale, basata su propri Comitati Territoriali e può promuovere, per le diverse tornate elettorali, accordi o apparentamenti con altri Movimenti politici e liste civiche territoriali. Ciascun comitato è composto da un numero di iscritti compreso tra dieci e cinquanta.

Il Consiglio Direttivo riceve e vaglia le richieste di costituzione dei Comitati e può autorizzare, in via transitoria, la presenza di un numero di componenti del Comitato inferiore a dieci o superiore a cinquanta, purché siano in ogni caso salvaguardate le esigenze di collegialità e di funzionalità.

E’ preferibile che ciascun iscritto, in base alla propria residenza, afferisca al Comitato di zona e, se non fosse presente, a quello più vicino: in ogni caso, se lo ritenesse opportuno, potrà aderire alla sede centrale.

I Comitati si costituiscono su base territoriale, ovvero, secondo le strutture istituzionali previste: CIRCOSCRIZIONALI, MUNICIPALI, COMUNALI, PROVINCIALI, METROPOLITANE.

Successivamente all’avvenuta iscrizione, il Comitato elegge un portavoce o due portavoce fissando la durata del loro mandato che non può essere in ogni caso inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro. In ogni caso, nella successione nella funzione di portavoce, ciascun Comitato promuove l’equilibrio di genere. Il nome del portavoce o dei portavoce è comunicato al Consiglio Direttivo immediatamente dopo l’avvenuta elezione. I portavoce coordinano l’attività del Comitato e svolgono le funzioni di collegamento con l’organizzazione nazionale. I singoli comitati territoriali devono essere costituiti, necessariamente, sulla base dell’Atto Costitutivo tipo, che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Chiunque si iscriva al Movimento, si impegna a rispettare e promuovere i principi statutari e i regolamenti che gli organi competenti approveranno per regolare la vita associativa e la partecipazione alla discussione ed ai procedimenti decisionali. L’iscritto promuove le adesioni al Movimento, sostiene le sue campagne e partecipa attivamente alle sue iniziative.

L’iscritto partecipa a tutti i procedimenti decisionali, individualmente o attraverso il Comitato. La partecipazione è favorita soprattutto attraverso l’utilizzo di piattaforme deliberative online. 

La partecipazione è valorizzata e garantita anche attraverso il ricorso a referendum interni, tra gli iscritti, con eventuale estensione anche ai non iscritti, secondo le norme che saranno stabilite in apposito Regolamento, che potrà prevedere ulteriori forme di partecipazione conformi ai principi di cui al presente Statuto.

Il Movimento, attraverso i propri organi nazionali, promuove intese ed interazioni con associazioni, reti civiche, liste civiche e soggetti politici, le cui finalità siano compatibili con i valori fondativi del Movimento stesso. 

Il rispetto dei diritti e dei doveri degli iscritti è garantito dal Comitato di Garanzia che giudica sulle eventuali contestazioni in merito.

ARTICOLO 7

ORGANI NAZIONALI

Gli organi nazionali del MOVIMENTO sono:

l’Assemblea Generale;

il Presidente;

il Vicepresidente;

il Segretario;

il Tesoriere;

il Portavoce o i Portavoce;

– Vicepresidente, Portavoce e Tesoriere formano lo staff di Presidenza –

il Consiglio Direttivo;

il Comitato di Garanzia.

Gli Organi rimangono in carica per tre anni dalla loro costituzione, sono rinnovabili, salvo termini maggiori o minori, previsti dal presente statuto. Decorso detto termine, gli organi Nazionali restano in carica per la sola ordinaria amministrazione, collegata alla tempestiva convocazione dell’Assemblea Generale, che rinnovi le cariche.

ARTICOLO 8

ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale determina, con il Presidente, l’indirizzo politico del Movimento. Essa è composta da tutti gli iscritti, secondo quanto stabilito nel suo Regolamento, approvato anche mediante procedura telematica, da tutti gli iscritti. Essa delibera in ogni caso a maggioranza dei votanti, salvo che lo Statuto o il Regolamento stabiliscano diversamente.

L’Assemblea Generale elegge il Presidente, e su proposta di questi, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Portavoce, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

L’Assemblea Generale esprime l’indirizzo politico del Movimento, discutendo e votando mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dall’eventuale Regolamento adottato. L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente del Movimento o dal suo Presidente almeno una volta all’anno, anche mediante riunione telematica, e quindi anche attraverso piattaforma deliberativa on-line. In ogni caso, a tutti gli iscritti, individualmente o attraverso le Commissioni della quale fanno parte, è assicurata la più ampia partecipazione a tutti i procedimenti decisionali. Nella prima seduta, l’Assemblea Nazionale può approvare un proprio regolamento di funzionamento.

L’Assemblea Nazionale può eleggere, al suo interno, il Presidente dell’Assemblea ed un eventuale ufficio di Presidenza. Il Presidente dell’Assemblea può, quindi, convocare l’Assemblea Generale stessa e dirigerne nel caso i lavori.

L’Assemblea modifica lo Statuto su apposita proposta approvata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata dei due terzi, e lo adegua alle norme eventualmente entrate in vigore. L’Assemblea Generale può essere convocata dal Presidente del Movimento, dal Vicepresidente, in caso di impossibilità del primo, e dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

IL PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE – SEGRETARIO

Presidente – Vicepresidente e Segretario sono tre figure diverse, non cumulabili contemporaneamente, e vengono eletti dall’Assemblea Generale, con voto personale, uguale, libero e segreto, espresso da parte di ciascun iscritto.

Il mandato degli stessi ha durata triennale ed è rinnovabile.

Possono candidarsi a Presidente, Vicepresidente e Segretario coloro i quali sono iscritti al Movimento eleggibile nelle istituzioni. La candidatura deve essere presentata con almeno il 20% degli iscritti ciascuna.

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.

Presidente, Vicepresidente e Segretario sono titolari del simbolo di cui all’art. 1.

Contestualmente alla elezione del Presidente, deve essere eletto un Vicepresidente, su proposta del Presidente il quale sostituirà quest’ultimo in tutti i casi nei quali esso non potrà o non vorrà svolgere le proprie funzioni. Nel caso di impossibilità per il Presidente, di adempiere al proprio incarico, il Consiglio Direttivo delegherà le sue funzioni al Vicepresidente.

Contestualmente alla elezione del Presidente, deve essere eletto un Segretario, su proposta del Presidente il quale potrà sostituire Presidente e Vicepresidente in tutti i casi nei quali gli stessi non potranno o non vorranno svolgere le proprie funzioni, anche per particolari situazioni. Nel caso di impossibilità per il Presidente ed il Vicepresidente, di adempiere al proprio incarico, il Consiglio Direttivo delegherà le sue funzioni al Segretario.

Presidente, Vicepresidente e Segretario esprimono, insieme, al massimo livello l’indirizzo politico del Movimento, sulla base delle indicazioni dell’Assemblea Generale, espresse anche in forma telematica sulla base dell’attività dei Comitati e del Consiglio Direttivo.

Presidente, Vicepresidente e Segretario decidono dell’utilizzo del simbolo in tutte le competizioni elettorali. 

Presidente, Vicepresidente e Segretario possono presentare, anche individualmente, le proprie dimissioni all’Assemblea Generale, che delibera entro i successivi dieci giorni. 

Nel caso in cui esse siano respinte dalla maggioranza dei votanti, tali dimissioni possono essere ripresentate nei successivi dieci giorni così che le stesse dovranno essere considerate come definitive e irrevocabili. Nel caso in cui la carica di Presidente, Vicepresidente o Segretario si rendesse vacante, i medesimi rimasti in carica ovvero il Consiglio Direttivo dovranno convocare, senza indugio l’Assemblea Generale, la quale dovrà eleggere il nuovo Presidente ovvero il nuovo Vicepresidente o il nuovo Segretario.

Nel caso di cessazione, per qualsiasi ragione, del Presidente, del Vicepresidente o del Segretario dalla loro carica, il Consiglio Direttivo resterà in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente, del nuovo Vicepresidente, del nuovo Segretario e del nuovo Consiglio Direttivo.

Fino alla proclamazione dei risultati relativi alla elezione del nuovo Presidente, Vicepresidente, Segretario e del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente sarà il legale rappresentante del Movimento, mentre Segretario, il Centro Studi ed il Consiglio Direttivo rimangono in carica per l’espletamento delle funzioni necessarie e la eventuale conclusione delle questioni avviate.

ARTICOLO 10 

IL CENTRO STUDI

Su proposta del Presidente, del Vicepresidente o del Segretario e con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo, può essere costituito un Centro Studi come organo di consulenza tecnica. 

La durata della loro carica è la stessa di quella del Presidente, Vicepresidente e Segretario. Possono essere nominati come membri del Centro Studi tutti gli iscritti che abbiano conseguito una specializzazione in un settore culturale, comprovabile attraverso titoli accademici o comunque attraverso una documentata e continuativa attività professionale che ha portato a pubblici riconoscimenti ed a un notorio apprezzamento o attraverso una rilevante e continuativa attività pubblicistica nel settore ovvero attraverso rilevanti esperienze di consulenza tecnica presso istituzioni o organismi pubblici o privati.

Quando sia necessario, per assicurare il Movimento con aspetti organizzativi, il Centro Studi potrà, altresì, invitare a partecipare ai propri lavori uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

Il Centro Studi delibera a maggioranza dei presenti ed organizza i propri lavori secondo modalità dallo stesso stabilite eventualmente anche in forma di regolamento, assicurando una piena collegialità. Può eleggere un Coordinatore culturale che può svolgere, su espressa delega del Presidente, Vicepresidente e Segretario anche funzioni di Portavoce del Movimento e di Coordinatore dei rapporti con enti, istituzioni e stampa. Il Centro Studi può creare proprie articolazioni in sotto-comitati o dipartimenti, differenziate per ambiti disciplinari.

ARTICOLO 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo eletto dall’Assemblea Generale: esso è composto da un numero di persone non inferiore a cinque e non superiore ventuno. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea Generale, eventualmente anche secondo le norme fissate nel relativo regolamento, sulla base di una lista collegata a un candidato alla carica di Presidente, Vicepresidente e Segretario.

La durata del mandato corrisponde a quella del Presidente, Vicepresidente e Segretario. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione del Movimento e, in particolare, si occupa di: gestire il tesseramento, approvare l’iscrizione dei singoli, la creazione dei comitati e l’assegnazione degli iscritti agli stessi; approvare l’utilizzo del nome e del simbolo; favorire iniziative su strumenti di comunicazione di carattere locale o nazionale; amministrare il database, il sito, e gli strumenti tecnici del Movimento; promuovere e coordinare, sulla base delle eventuali indicazioni del Centro Studi, le campagne del Movimento e procedere al successivo coordinamento delle stesse; organizzare gli eventi nazionali; curare la raccolta fondi e la tesoreria, e presentare un rendiconto trasparente della situazione finanziaria; gestire gli adempimenti amministrativi.

Il Consiglio Direttivo assume la gestione del Movimento, nel caso in cui il Presidente, Vicepresidente o Segretario venissero a mancare, tutti e tre, anche temporaneamente. Qualora l’impossibilità temporanea, per Presidente, Vicepresidente e Segretario, si protragga oltre i sei mesi, essa dovrà considerarsi definitiva. In caso di impossibilità definitiva, per il Presidente, Vicepresidente e Segretario di adempiere le proprie funzioni, il Consiglio Direttivo dovrà convocare, senza indugio, l’Assemblea Generale, per l’elezione del nuovo Presidente, del nuovo Vicepresidente, del nuovo Segretario e del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, compiuti tutti gli accertamenti necessari, può disporre, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti misure nei confronti dei Comitati:

 – scioglimento: quando sia riscontrata una grave o reiterata violazione dei principi fondamentali di cui al presente Statuto o sia accertata la mancata ottemperanza, entro il termine previsto, alla espressa diffida, da parte dello stesso Consiglio Direttivo, a porre fine a una grave violazione di altre norme statutarie;

– sospensione: nel caso in cui sia riscontrata una violazione dei principi del Movimento o delle norme del presente Statuto;

– commissariamento, nel caso in cui sia stata deliberata la sospensione o comunque in caso di gravi contrasti interni che impediscono l’operatività del Comitato stesso. Avverso tali misure il Comitato, in presenza della maggioranza degli iscritti, può deliberare, a maggioranza dei presenti, di proporre ricorso al Comitato di Garanzia entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. La decisione di scioglimento diviene in ogni caso definitiva soltanto se, alla scadenza del termine di sessanta giorni, non è stato presentato ricorso. Se è stato presentato ricorso, lo scioglimento diverrà definitivo soltanto a seguito dell’eventuale rigetto dello stesso da parte del Comitato di Garanzia. In attesa che la decisione di scioglimento diventi eventualmente definitiva l’attività del Comitato è sospesa e può dare luogo alla nomina di un commissario provvisorio.

Il Consiglio Direttivo, compiuti tutti gli accertamenti necessari, può disporre, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti misure nei confronti dell’iscritto:

  1. espulsione: nei casi di grave o reiterata violazione dei principi fondamentali del Movimento di cui al presente Statuto, ovvero nei casi che saranno eventualmente individuati in seguito alla possibile strutturazione del Codice etico;
  2. sospensione: nei casi in cui, essendo in corso un procedimento che potrebbe portare all’espulsione, risultino comunque chiari elementi in base ai quali è presumibile che la violazione vi sia stata; nei casi di violazione dei principi fondamentali del Movimento di cui al presente Statuto che non assumano una gravità tale da dare luogo all’espulsione; nei casi che saranno eventualmente individuati in seguito alla possibile strutturazione del Codice etico;
  3. censura: nei casi di prolungata e ingiustificata inattività rispetto alle campagne e iniziative del Movimento; nei casi che saranno eventualmente individuati in seguito alla possibile strutturazione del Codice etico.

Avverso tali misure l’interessato può proporre ricorso al Comitato di Garanzia, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. La decisione di espulsione diviene in ogni caso definitiva soltanto se, alla scadenza del termine di sessanta giorni, non è stato presentato ricorso. Se è stato presentato ricorso, l’espulsione diverrà definitiva soltanto a seguito dell’eventuale rigetto dello stesso da parte del Comitato di Garanzia. Il Consiglio Direttivo, accertato, anche a seguito degli opportuni contatti con l’iscritto, il mancato rinnovo dell’iscrizione nei quattro mesi successivi alla scadenza prevista, nonostante almeno una comunicazione di messa in mora anche orale, ne dispone la decadenza, con il conseguente definitivo venire meno della sua appartenenza al Movimento ed al necessario adempimento dei doveri ed esercizio dei diritti derivanti dall’iscrizione. In ogni caso, alla scadenza del termine previsto per il mancato rinnovo dell’iscrizione, ove l’iscritto non vi abbia provveduto, il suo diritto di voto nel Comitato e nell’Assemblea Generale, anche convocata su piattaforma, è immediatamente sospeso. Quando lo ritenga utile in ragione delle questioni da affrontare, il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare ai propri lavori uno o più componenti del Centro Studi.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e svolge i propri lavori secondo modalità dallo stesso stabilite eventualmente anche in forma di regolamento, assicurando una piena collegialità.

ARTICOLO 12

IL COMITATO DI GARANZIA O PROBIVIRI O SAGGI

Il Comitato di Garanzia, o dei probiviri o dei saggi, è nominato dall’Assemblea Generale.

Qualsiasi Socio, con una anzianità di associazione preferibilmente di almeno 3 anni consecutivi, può candidarsi all’elezione per la carica di componente purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico. 

Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. 

Il Comitato di Garanzia opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea Generale.

Il Comitato agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

ARTICOLO 13

NORME FINANZIARIE

Il finanziamento del Movimento è rappresentato dalle quote di iscrizione.

Ulteriori risorse per finanziare l’attività del Movimento sono costituite da erogazioni liberali e da qualunque forma di donazione, anche on line, dai contributi degli eletti, dalle raccolte a progetto, dalla vendita di libri, oggettistica o altro, secondo le modalità stabilite dalla legge.

I Comitati raccolgono e amministrano le risorse secondo le disposizioni del presente articolo e del Regolamento finanziario del Movimento, oltre che eventualmente dei propri, adottati in conformità del presente Statuto, redigendo, a seguito del trasferimento delle risorse di cui al precedente comma, un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. 

In assenza della nomina di un Tesoriere le funzioni di amministrazione delle risorse sono svolte dal portavoce o, in presenza di due portavoce, dal più giovane per età, purché maggiorenne.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, svolge tutte le operazioni necessarie a tal fine, redige il bilancio consuntivo di esercizio del Movimento in conformità della normativa sui partiti politici, corredato da una relazione sulla gestione.

Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea Generale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello al quale il consuntivo si riferisce. 

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Tesoriere sottopone al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario ed al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo per l’anno successivo. Esso è quindi approvato dall’Assemblea Generale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

I termini di cui sopra sono ordinatori.

Il bilancio consuntivo di esercizio può essere pubblicato anche sull’eventuale sito web del Movimento entro quindici giorni dall’approvazione. Ulteriori norme possono essere stabilite nell’eventuale Regolamento finanziario immediatamente operativo a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Direttivo che lo pubblicherà immediatamente dopo sul sito web del Movimento e che dovrà in ogni caso essere riapprovato entro i successivi sessanta giorni dall’Assemblea Generale. Il Regolamento potrà essere successivamente modificato, in tutto o in parte, con le stesse modalità.

La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento dei movimenti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovesse contrastare con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.

ARTICOLO 14

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

La selezione dei candidati alle elezioni per cariche monocratiche e nelle assemblee legislative, avviene eventualmente a seguito di elezioni primarie riservate agli iscritti del Movimento secondo le norme stabilite con regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. Le candidature per le altre assemblee elette a suffragio universale diretto o per quelle elette da parte di componenti di altre assemblee possono essere deliberate anche dal Comitato o dai Comitati che insistono nel territorio interessato. Naturalmente, in ossequio alle leggi vigenti, i candidati saranno scelti dagli aderenti fra i cittadini italiani che posseggano i requisiti di legge richiesti per l’elettorato passivo e che non siano stati condannati in via definitiva per reati che il Consiglio Direttivo del Movimento giudicherà incompatibili. I candidati dovranno impegnarsi per la trasparente prospettazione delle indennità ricevute, anche al fine di una eventuale autoriduzione, se eletti in base ai criteri fissati dal Consiglio Direttivo del Movimento.

ARTICOLO 15

TRASPARENZA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Movimento svolge la propria attività politica nel pieno rispetto e valorizzazione del principio di trasparenza e partecipazione anche amministrativa. Tutti gli atti e le decisioni degli organi nazionali sono pubblici. Delle loro adunanze può esserne data piena pubblicità sull’eventuale sito web del Movimento, anche attraverso la pubblicazione dei relativi verbali. In ogni caso gli iscritti possono rivolgere al Centro Studi o al Consiglio Direttivo richieste di informazioni che devono essere evase entro i successivi trenta giorni. I Comitati sono tenuti a svolgere tutta la propria attività secondo i medesimi principi ed a tenere un verbale delle decisioni assunte. Il Comitato di Garanzia vigila sul pieno rispetto del principio di trasparenza. Deve, in ogni caso, essere assicurato il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della riservatezza ed in particolare del rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali.

ARTICOLO 16

NORME TRANSITORIE E FINALI

Immediatamente dopo l’approvazione del presente Statuto, l’Assemblea Generale provvede all’elezione del Consiglio di cui all’articolo 6, secondo quanto previsto all’articolo 11.

Contestualmente è avviato il percorso che porterà all’elezione degli organi di cui all’art. 7 secondo quanto previsto agli articoli 8, 9 e 10. Fino al termine delle procedure elettorali, che dovrà avvenire entro la conclusione dei lavori della prima assemblea nazionale, al fine di assicurare la continuità dell’attività del Movimento sono prorogati il Centro Studi ed il Consiglio Direttivo.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia di regolamentazione dei partiti politici.

Con l’approvazione del presente Statuto, l’Assemblea Generale autorizza il Consiglio Direttivo ad apportare esclusivamente le ulteriori modifiche necessarie nonché quelle che la Commissione di Garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei partiti politici indicherà eventualmente come necessarie al fine di rispettare le condizioni richieste dal decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

ARTICOLO 17

REVISIONE

Il presente Statuto è modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti convocati nell’Assemblea Generale. Ove questa non sia raggiunta è possibile procedere a una seconda votazione degli iscritti convocati nell’Assemblea nella quale la modifica è approvata con il voto favorevole di due terzi dei soli votanti.

La maggioranza assoluta degli iscritti convocati nell’Assemblea Generale è in ogni caso necessaria per la modifica del simbolo. Le modificazioni non possono essere in ogni caso relative ai principi fondamentali contenuti all’articolo 2.